STATUTO
della
“Tam Tam Associazione sportiva dilettantistica”
Titolo I
Denominazione, sede, oggetto e durata
Articolo 1 – Denominazione e sede
1.1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. n. 36/2021 e ss. mod., l’associazione sportiva dilettantistica denominata “Tam Tam Associazione Sportiva Dilettantistica”, in breve “Tam Tam A.S.D.” (d’ora in poi l’ “Associazione”), con sede in Torino, via Canonica n. 5/i, attualmente senza personalità giuridica (che ci si riserva di richiedere ai sensi dell’art.14 del D. Lgs. n. 39/2021).
1.2. La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
1.3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
1.4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
1.5. In caso di variazione dei dati indicati al comma 2 dell’art. 6 del D,Lgs. n. 39/2021, l’Associazione si impegna a trasmettere alla FIP e ad eventuali altri enti affilianti una dichiarazione riguardante l’aggiornamento degli anzidetti dati nei termini e modi previsti dall’art. 6, terzo comma, del D. Lgs. n. 39/2021.
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Articolo 2 – Colori ed emblema sociale
2.1. I colori sociali sono bianco e granata. L’emblema dell’Associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante la testa di un toro che integra in sé anche la Mole Antonelliana.
Articolo 3 – Oggetto
3.1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
3.2. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3.3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
3.4. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), del D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
3.5. Nello specifico l’Associazione ha lo scopo di:
- promuovere lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della pallacanestro e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina;
- concorrere alla crescita e alla formazione individuale e sociale dei giovani, promuovendo esperienze che privilegino il gruppo;
- sviluppare il senso morale ed il valore umano della pratica sportiva, escludendo ogni forma di competizione basata sulla selettività, sull’efficienza, sul divismo e sul denaro;
- promuovere attività ricreative e culturali (incontri, conferenze, seminari, trasmissioni radiotelevisive, manifestazioni) rivolte alla cittadinanza;
- cooperare con altre associazioni, gruppi, enti, istituzioni pubbliche o private di qualsiasi nazionalità, purché queste perseguano analoghe finalità o siano in sintonia con lo spirito dell’Associazione.
3.6. In particolare, l’Associazione ha per oggetto:
- l’esercizio e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del CONI, del CIP e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intenderà affiliarsi;
- l’organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica;
- l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate;
- la promozione e l’organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi.
3.7. Nei limiti previsti dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:
• attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
• vendita di articoli sportivi;
• promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
3.8. L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
3.9. L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
3.10. L’Associazione accetta di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata.
3.11. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e, in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 39/2021.
3.12. L’Associazione si impegna alla promozione del volontariato nel servizio educativo sportivo, culturale e assistenziale:
- riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;
- curandone la professionalità, lo stile educativo dell’animazione e la sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.
Articolo 4 – Durata
4.1. L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
Titolo II
Della vita associativa
Articolo 5 – Domanda di ammissione
5.1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di associati le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
5.2. Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta improntata ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
5.3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
5.4. Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali, la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne Statuto e Regolamenti.
5.5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla delibera di ammissione del Consiglio Direttivo, assunta a maggioranza.
5.6. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all’esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l’interessato potrà proporre reclamo all’Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
5.7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
5.8. La qualifica di associato dà diritto a partecipare alla vita dell’ Associazione, è personale e non è trasmissibile.
5.9. La qualifica di associato è ben distinta da quella di “tesserato”, che consegue all’atto amministrativo con il quale il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell’Associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato; la qualifica di tesserato non dà diritto a partecipare alla vita dell’Associazione.
5.10. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
5.11. In caso di domanda di ammissione presentata da un minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
5.12. L’Assemblea può deliberare che, all’atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre alla quota associativa prevista per l’esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
5.13. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta, e per tutti gli altri scopi previsti nell’informativa allegata al modulo di associazione.
Articolo 6 — Diritti e doveri dei soci
6.1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna. I soci esercitano i loro diritti nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
6.2. In particolare, i soci hanno:
- il diritto a partecipare alle attività associative;
- il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
- il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
6.3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale ai sensi del precedente art. 5.11.
6.4. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
6.5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 7 – Decadenza dei soci
7.1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
7.2. L’associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la volontà di recedere dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
7.3. Ciascunassociato decade automaticamente da tale qualifica qualora non provveda al versamento della quota associativa periodica entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
7.4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione, l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. La delibera è comunicata all’associato a cura del Consiglio Direttivo.
7.5. Entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di esclusione, l’associato può presentare ricorso all’Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
7.6. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell’Assemblea, che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
7.7. La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.
Titolo III
Degli organi associativi
Articolo 8 – Organi sociali
8.1. L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
8.2. Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea generale degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
8.3. L’Assemblea può procedere alla nomina dell’Organo di Revisione, monocratico o collegiale.
Articolo 9 – Convocazione e funzionamento dell’Assemblea generale
9.1. L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
9.2. L’Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
9.3. L’Assemblea – sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria – è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica.
9.4. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
- almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno;
- almeno la metà più 1 dei componenti il Consiglio Direttivo.
9.5. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
9.6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell’articolo 14 del presente statuto.
9.7. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata – con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione – mediante affissione dell’ “Avviso di convocazione” presso la sede dell’Associazione e mediante pubblicazione dell’ ”Avviso di convocazione” sul sito istituzionale dell’Associazione, nonché mediante altre forme di comunicazione individuale su supporto informatico ritenuto dal Consiglio Direttivo idoneo a garantire l’effettività del rapporto associativo.
9.8. L’avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un’ora dalla prima convocazione.
9.9. L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
9.10. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
9.11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
9.12. L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
9.13. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
9.14. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
9.15. Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata.
9.16. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
9.17. L’Assemblea delibera sui punti indicati nell’ordine del giorno.
9.18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
9.19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 10 – Partecipazione all’Assemblea
10.1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
10.2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a tre.
Articolo 11 – Assemblea ordinaria
11.1. L’Assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
11.2. Fino al momento dell’approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l’anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
11.3. In particolare, l’Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali Regolamenti;
- nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell’organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
- delibera in merito l’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
- delibera sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.
Articolo 12 – Assemblea straordinaria
12.1. L’Assemblea straordinaria delibera:
- sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- sui diritti reali immobiliari;
- sull’ elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
- sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.
Articolo 13 – Validità delle Assemblee
13.1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
13.2. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13.3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione, sia l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13.4. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile.
Articolo 14 – Audio/video Assemblee
14.1. È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
14.2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
14.3. È in ogni caso necessario che:
- siano comunque presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento Assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura dell’associazione – nei quali gli intervenienti possono affluire.
14.4. In presenza dei suddetti presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
14.5. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell’Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo
15.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.
15.2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il Presidente.
15.3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
15.4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
15.5. La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
15.6. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo gli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
15.7. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
15.8. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
15.9. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
15.10. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto.
15.11. Le riunioni sono valide se è presente (anche da remoto) la maggioranza assoluta dei componenti; le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
15.12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
15.13. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15.15. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario; copia del verbale deve essere messo a disposizione degli associati che ne facciano richiesta.
Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente
16.1. Il Consiglio Direttivo decade:
- per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.
16.2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice-Presidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
16.3. Fino alla nuova costituzione del Consiglio Direttivo e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
16.4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza, il Consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima Assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
16.5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
- per dimissioni;
- per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
16.6. In queste ultime ipotesi, il Vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
16.7. Fino alla nomina del nuovo Presidente e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.
Articolo 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo
17.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l’anno su iniziativa del Presidente, nonché quando il Presidente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.
Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo
18.1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. A esso compete in particolare di:
- predisporre ogni anno e presentare in Assemblea il bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente e il bilancio preventivo;
- indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all’anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente Statuto;
- determinare l’importo delle quote associative;
- assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
- assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
- assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione, nonché di eventuali volontari, e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- presentare un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- elaborare proposte di modifica dello statuto, emanare e/o modificare i regolamenti sociali;
- istituire commissioni e nominare rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- se necessario, individuare soggetti associati, ma esterni all’ambito consigliare, a cui delegare lo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci (salvo diritto di impugnazione di questi ultimi dinanzi all’Assemblea);
- deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021;
- svolgere qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto, che non sia espressamente attribuita agli altri organi.
Articolo 19 – Il Presidente
19.1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
5. Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
Articolo 20 – Il Vice-Presidente
20.1. Il Vice-Presidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo, tra i propri componenti; egli sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Articolo 21 – Il Segretario e il Tesoriere
21.1. Il Segretario e il Tesoriere vengono eletti a maggioranza dal Consiglio Direttivo, tra i propri componenti.
21.2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
21.3. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
21.4. Al Tesoriere spetta la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili, nonché la funzione di provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e di predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi; egli provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
21.5. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
21.6. Qualora le due cariche siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte – per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina – dal Segretario o dal Vice-Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice-Presidente.
Articolo 22 – Organo di Revisione
22.1. L’Assemblea può nominare l’Organo di Revisione, monocratico o collegiale.
22.2. L’Organo di Revisione, se nominato, resta in carica tre anni e controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
22.3. L’Organo di revisione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
22.4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
22.5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
22.6. Per quanto compatibile con il presente Statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss. del Codice Civile.
Titolo IV
Patrimonio e scritture contabili
Articolo 23 – Il rendiconto economico
23.1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario sono obbligatorie.
23.2. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione Assembleare.
23.3. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell’Associazione.
23.4. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’Assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.
23.5. L’intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto da parte dell’Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’articolo 16, comma 2.
Articolo 24 – Anno sociale
24.1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1°agosto e terminano il 31 luglio di ciascun anno.
Articolo 25 – Composizione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili
25.1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
a) beni mobili/immobili proprietà dell’Associazione, nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
25.2. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti:
- dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo;
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
- da eventuali proventi di natura commerciale, nei limiti di quanto stabilito dall’art. 9 del D. Lgs. n. 36/2021.
25.3. L’associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria e/o all’incremento del proprio patrimonio.
25.4. Le cariche elettive sono ricoperte a titolo gratuito, salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute.
25.5. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
25.6. Si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. n. 112/2017.
Titolo V
Disposizioni finali
Articolo 26 – Trasformazione e Scioglimento
26.1. L’assemblea straordinaria, con le maggioranze di cui ai precedenti artt. 13.2. e 13.3., potrà deliberare di richiedere l’attribuzione della personalità giuridica oppure di trasformare l’Associazione in societa’ di capitali o cooperativa ai sensi del Libro V, Titoli V e VI, del Codice Civile
26.2. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 13.4 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
26.3. La richiesta di convocazione di una Assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
26.4. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2021.
Articolo 27 – Clausola compromissoria
27.1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.
Articolo 28 – Norma di rinvio
28.1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.